venerdì 16 maggio 2008

La legislazione italiana: la legge 269/1998 e la legge 38/2006


La diffusione del Codice di Condotta dell’Industria Turistica Italiana non può prescindere dalla normativa attualmente in vigore nel nostro paese. I punti di riferimento legislativi in materia sono la legge n. 269 del 1998 e le successive modifiche introdotte dalla legge n. 38 del 2006.L’impegno assunto dall’Italia nella “Convenzione di New York sui diritti del fanciullo” del 1989, ratificata con la legge n.176 del 1991, apre la strada alla legge n.269 del 1998 che ufficializza e favorisce la tutela della dignità personale e della libertà sessuale negata ai minori, introducendo gli specifici reati di sfruttamento della prostituzione minorile e della pornografia (art 609 bis c.p.).La variabile internet, purtroppo, ha svolto nello sviluppo del turismo sessuale un ruolo notevole e insieme alla convinzione dell’impunità nei paesi ricettivi ha incentivato i pedofili nei loro viaggi a sfondo sessuale. Per arginare questo tipo di “vacanze” la 269 ha introdotto, in deroga al principio della territorialità, la punibilità sul suolo nazionale del turista italiano denunciato per pedofilia all’estero. In questo modo, grazie alle modifiche dell’articolo 600 c.p. chiunque commetta il reato di sfruttamento sessuale all’estero potrà essere perseguito penalmente anche dalla legge italiana oltreché dalla legge del paese in cui è stato denunciato. Sono inoltre punibili, grazie all’articolo 600 quinquies, tutti coloro che favoriscono le iniziative turistiche finalizzate alla fruizione di attività di prostituzione minorile.Per questo è previsto dall’articolo 16 della suddetta legge una specifica tutela: gli operatori turistici, infatti, hanno l’obbligo di inserire, in maniera evidente, nei materiali propagandistici e di informazione, oltre agli estremi della legge, la dicitura “la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. Da qui nasce il Codice di Condotta che insieme alla legge da una parte tutela l’operatore turistico che non intende organizzare né favorire questi viaggi, mentre dall’altra favorisce la sensibilizzazione di tutti i clienti verso questi orrendi reati.Successivamente la difficoltà di applicazione di alcune previsioni di legge ha portato il Parlamento italiano ad attuare alcune modifiche alla 269. Modifiche avvenute grazie alla legge 38 del 2006 con la quale si è intervenuti in merito all’inasprimento delle pene e all’innalzamento dell’età minorile dai 14 ai 18 anni. Oltre a tutta una serie di correzioni per quanto riguarda l’individuazione di pene specifiche, delle sanzioni amministrative e del procedimento penale, il legislatore ha sottolineato nell’art. 17 comma 2 l’obbligatorietà per tutti gli operatori del turismo di vigilare sul fenomeno.Al fine di coadiuvare ed unire l’attività di tutti, con la legge 38 del 2006 è nato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il “Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet” che ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni provenienti dagli organi di polizia stranieri, dai soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta contro la pornografia e contro lo sfruttamento sessuale dei minori.

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